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BETTINI MARIA NOVELLA
TUTELA DELLA SALUTE, PIANO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E CONDOTTA ANTISINDACALE
(Nota a Pret. Campobasso 10 febbraio 1999)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6  pag. 529 - 532
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in commento afferma che "è antisindacale il comportamento della AUSL n. 3 Centro Molise consistente nella mancata preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi dai reparti trasferiti in una diversa struttura". Nel caso di specie le organizzazioni sindacali avevano chiesto la rimozione del comportamento antisindacale, posto in essere dalla AUSL, a causa del mancato rispetto delle procedure di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sanità (r.l.s.), con riguardo all'elaborazione del piano per la sicurezza dei lavoratori dell'azienda e in ordine alla valutazione dei rischi (art. 4 comma 6 e art. 19 lett. b d.lg. 626/1994). L' A. approfondisce sul piano dottrinale la natura delle r.l.s. e ritiene condivisibile la possibilità di una tutela della salute mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 28 l. 300/1970.

Fonti

  • dec. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 19, lett. b)
  • dec. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 4, comma 6
  • legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 28

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