D'Orsi Francesca
ANCORA IN TEMA DI PROPRIETÀ DELLA NAVE IN COSTRUZIONE
(Nota a Cass. civ. sez. II 29 aprile 1998 n. 4350)
in Diritto dei trasporti, 1999, fasc. 2 pag. 593 - 596
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in nota afferma che, in caso di contratto di costruzione di nave con materiale di proprietà dell'appaltatore, trattandosi di appalto di cosa mobile, la nave, sino a che l'opera non sia ultimata, consegnata ed accettata, si considera di proprietà dell'appaltatore stesso, salvo che nel contratto non vi sia una specifica pattuizione in senso contrario. L'A., dopo avere osservato che la pronuncia si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di proprietà di nave in costruzione, esamina la normativa sulla materia al fine di individuare la disciplina applicabile nel caso che il contratto di costruzione non preveda nulla al riguardo della proprietà della nave; sottolinea come la Corte di Cassazione attribuisca un ruolo fondamentale alla ultimazione, alla consegna ed alla accettazione: solo dopo il verificarsi di tali circostanze, la proprietà della nave passa al committente.
Fonti
- Codice civile art. 940
- Codice della navigazione art. 241
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