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Fergola Paolo
PAGAMENTO DI UNA FEDE DI CREDITO FALSIFICATA E RESPONSABILITA' DELLA BANCA
(Nota a App. Napoli sez. III 27 dicembre 1969 n. 3800)
in Diritto e giurisprudenza, 1971, fasc. 2  pag. 283 - 297
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La fede di credito del banco di napoli e del banco di sicilia e' un titolo di credito all' ordine, dotato di propria autonomia rispetto agli altri titoli all' ordine disciplinati dalla legge. sua caratteristica principale e' la possibilita' di apporre condizione o menzione causale di pagamento alla girata. al titolo in esame non sono applicabili i principi che informano la legge cambiaria, tuttavia non e' incompatibile con la sua disciplina il rinvio dello statuto bancario alle norme sull' ammortamento dei titoli cambiari. il rapporto che scaturisce dall' emissione della fede di credito appartiene alla categoria dei negozi di gestione, tra i quali il piu' importante e' il mandato. per la sua esecuzione, tuttavia, e' richiesta al banco una diligenza particolare, commisurata ai particolari oneri posti dalla legge a carico del banco emittente una fede di credito. in base a questo tipo di diligenza dev' essere valutato il comportamento del banco, in ipotesi di pagamento di fede di credito falsificata.

Fonti

  • Codice civile art. 1992
  • regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) art. 108

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