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MARANDOLA ANTONELLA
PSEUDO-NOTIZIE DI REATO ED ARCHIVIAZIONE
in Studium iuris, 1999, fasc. 11  pag. 1276 - 1283
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Contenuta all'interno degli artt. 408-415 c.p.p. la disciplina dell'archiviazione non contempla e non risolve il problema delle c.d. pseudo-notizie di reato. In altri termini, posta la ricorrenza di una notitia criminis non inquadrabile ictu oculi all'interno delle informative aventi rilevanza penale, per le quali la legge impone a norma dell'art. 335 c.p.p. l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da cui discende il parallelo obbligo per l'accusa di determinarsi, al termine dell'attività investigativa, per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione (arg. ex art. 405 c.p.p.), è dubbio se a tale disciplina inerisca o meno la notizia che appaia priva dei requisiti che le consentano di assurgere entro la riferita categoria. Ad accrescere l'incertezza contribuisce, tra l'altro, la previsione, ad opera del d.m. 30 settembre 1989 intitolato "Approvazione dei registri in materia penale", del "registro degli atti non costituenti notizia di reato" (c.d. modello 45), destinato ad accogliere, come chiarisce la circolare emessa dal Ministero di grazia e giustizia in data 18 ottobre 1989, "tutti gli atti e informative... del tutto privi di rilevanza penale". Sul punto si è confrontata tanto la migliore dottrina quanto la giurisprudenza, pervenendo a soluzioni contrapposte, che saranno esaminate nel testo, delle quali è evidente la diversa incidenza ed efficacia processuale. Atteso, infatti, il vincolo che in capo all'accusa scaturisce da una precedente statuizione di natura "archiviativa" a richiedere un provvedimento che autorizzi la riapertura delle indagini (v. volendo il nostro "Riapertura delle indagini preliminari", in questa Rivista, 1999, fasc. 5-6, rispettivamente p. 559 e ss. e p. 683 e ss.), l'accedere all'una piuttosto che all'altra tesi non appare scevra di conseguenze.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 335
  • Codice di procedura penale art. 405
  • Codice di procedura penale art. 408
  • Codice di procedura penale art. 415
  • d.m. 30 settembre 1989, n. 334

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