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Tamietti Andrea
LA NOZIONE DI "DIRITTO CIVILE" NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
in I diritti dell'uomo, 1999, fasc. 3  pag. 23 - 37
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo contiene i principi generali del giusto processo i quali sono applicabili "nel diritto civile e nelle obbligazioni o in ogni accusa penale". Tale formula è stata ampiamente interpretata dagli organi di Strasburgo (la Corte e la Commissione prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 11) come oggetto compreso nella materia apparentemente carente, al di fuori della tradizionale nozione di diritto civile e delle obbligazioni generalemnte accettata dagli Stati membri. In particolare, le Autorità richiamano i processi della Corte europea riguardanti differenti elementi i quali insieme definiscono lo scopo dell'applicazione dell'art. 6, attirando l'attenzione sulle questioni interpretative ancora irrisolte. In questo contesto, l'A. si chiede se la questione disputata relativamente al pubblico impiego, carente all'interno dell'art. 6, sia affrontata e risolta nel recente procedimento del 14 dicembre 1999 nel caso Pellegrin vs France, nel quale la Corte ha riaperto il problema esponendo un nuovo criterio applicativo delle garanzie del giusto processo con riferimento ai procedimenti civili.

Sommario: Le condizioni di applicabilità. La "contestazione". Il "diritto". Il rapporto tra la "contestazione" e il "diritto". Il "carattere civile" del diritto. L'applicabilità dell'articolo 6 al pubblico impiego. Ipotesi particolari.

Fonti

  • convenzione Consiglio d'Europa Roma 4 novembre 1950 (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) art. 6

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