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Peverati Elisa
FINANZIAMENTO ILLECITO AI PARTITI
(Nota a Cass. sez. III pen. 11 febbraio 1998, n. 4187)
in Studium iuris, 1999, fasc. 4  pag. 453 - 454
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. riporta la decisione con cui la Suprema Corte si è pronunciata in merito al finanziamento illecito ai partiti. L'A. riporta le condizioni, richiamate dalla Corte, che devono sussistere affinchè l'erogazione del contributo sia considerata lecita: relativa deliberazione dell'organo sociale, iscrizione in bilancio, erogazione non vietata dalla legge. Non potranno, poi, essere destinatari del finanziamento le correnti interne al partito. L'A. conclude il suo intervento ponendo in luce l'argomento della individuazione, all'interno del partito, di articolazioni politico-organizzative, verifica che viene attuata attraverso l'accertamento della presenza di strutture organizzative tese a diffondere l'ideologia politica propria dei singoli, e rispettivi, partiti al fine di orientare politicamente gli elettori.

Fonti

  • l. 2 maggio 1974, n. 195 art. 7, comma 3

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