MARANDOLA ANTONELLA
PERSONA OFFESA
(Nota a Cass. sez. un. 19 gennaio 1999, n. 24)
in Studium iuris, 1999, fasc. 4 pag. 452
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. studia la decisione della Suprema Corte pronunciatasi in merito alla facoltà della persona offesa di proporre ricorso per cassazione. La Corte esclude che l'offeso, che non si sia costituito parte civile nel processo e che non abbia, dunque, assunto la qualifica di parte, possa adire personalmente il giudice di legittimità, essendo il disposto di cui all'art. 613 c.p.p. applicabile soltanto all'imputato. Al riguardo l'A. sottolinea come una diversa interpretazione che consenta alla persona offesa di presentare personalmente il ricorso andrebbe inevitabilmente ad interagire con la previsione di cui all'art. 613, comma primo, c.p.p., conducendo, così, al riconoscimento del diritto dell'offeso di partecipare al giudizio di legittimità anche senza l'assistenza del difensore; questa situazione determinerebbe, a sua volta, una violazione del diritto alla difesa che, in tale ambito, è esercitabile solo se si realizza una diretta partecipazione degli avvocati.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 100
- Codice di procedura penale art. 613
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