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MARANDOLA ANTONELLA
PATTEGGIAMENTO
in Studium iuris, 1999, fasc. 6  pag. 675
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. studia una recente pronuncia in cui la Cassazione ha disposto che la parte civile deve essere avvertita in merito all'udienza in cui sarà deciso circa la richiesta di applicazione della pena quando il processo sia stato trasferito ad un giudice diverso rispetto a quello davanti al quale si era costitutita la parte civile. Viene, quindi, precisato che in caso di retrocessione del procedimento ad una fase preprocessuale non è inficiata la valida costituzione di parte civile, né vengono limitate le possibilità di intervento del danneggiato riconosciutegli dalla legge in virtù della posizione di parte che lo stesso ha assunto.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 76, comma 2

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