Appiano Ermenegildo Mario
TUTELA MONITORIA DI CREDITI CONTRO DEBITORI SITI ALL'ESTERO: VISTA LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, NON RESTA CHE CONFIDARE NEL LEGISLATORE ITALIANO
in Contratto e impresa. Europa, 1999, fasc. 2 pag. 686 - 693
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha recentemente negato che il divieto di cui all'art. 633 c.p.c. - il quale impedisce la concessione di decreti ingiuntivi contro debitori residenti all'estero, dove andrebbe eseguita la notifica del provvedimento - sia incompatibile con le norme del Trattato CE; sembra così definitivamente chiusa la questione relativa alla compatibilità dell'art. 633 cit. con l'ordinamento comunitario. Ciò premesso, l'A. ripercorre le argomentazioni svolte dall'Avvocato Generale e quelle sviluppate dalla Corte, analizzando le problematiche che emergono in merito al divieto di concedere decreti ingiuntivi avverso soggetti residenti o con sede all'estero; valuta quindi le conseguenze derivanti dalla pronuncia ed propone una revisione dell'ultimo comma dell'articolo in questione, in modo da assicurare una più efficace tutela ai creditori.
Fonti
- CGCE 22 giugno 1999 (causa C-4127/97)
- Codice di procedura civile art. 633
- Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 29
- Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 56
- Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997) art. 69
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