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MARANDOLA ANTONELLA
LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (PRIMA PARTE)
in Studium iuris, 1999, fasc. 5  pag. 559 - 564
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. affronta il tema della riapertura delle indagini preliminari. In particolare analizza le questioni sorte in merito alle condizioni che legittimano il pubblico ministero ad avanzare una simile richiesta e alla definizione dei limiti entro cui definire il fatto cui le nuove indagini si riferiscono. L'A. si sofferma soprattutto su quest'ultimo argomento, data la sua rilevanza ai fini della determinazione dell'efficacia preclusiva della declaratoria d'archiviazione. Dopo aver sottolineato come sia univocamente accolta la tesi che la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 414 c.p.p. è riferibile soltanto a nuove indagini che abbiano ad oggetto il medesimo fatto cui si rivolge il decreto di archiviazione, vengono riportati i vari ordinamenti che hanno indicato diversamente le condizioni per verificare tale eguaglianza. Circa l'identificazione dell'ufficio del pubblico ministero procedente l'A. richiama, in particolare, la posizione assunta dalla giurisprudenza di cassazione penale ed evidenzia come, secondo il dire di detta autorità, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini dovrà provenire dal giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione e sarà riferita "ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è esponenziale il pubblico ministero titolare delle relative funzioni presso quell'ufficio giudiziario".

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 414

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