MARANDOLA ANTONELLA
IMPUGNAZIONI
(Nota a Cass. sez. un. 11 marzo 1999, n. 15)
in Studium iuris, 1999, fasc. 5 pag. 572
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Nella sentenza annotata la Cassazione penale si è pronunciata in merito al rapporto tra azione civile ed azione penale. In particolare il Supremo collegio dispone che il risarcimento del danno non potrà essere riconosciuto alla parte civile costituita quando la condanna segua all'appello avanzato dal solo p.m. contro la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. La Corte precisa che l'azione civile è autonoma rispetto a quella penale anche quando le stesse siano esercitate nello stesso processo e decise con la stessa sentenza, che dedicherà, infatti, capi separati alle rispettive azioni, ognuno capace di costituire giudicato anche in fasi procedimentali diverse, in funzione dell'area cui l'impugnazione si riferisce. Ricordando, poi, che il p.m., eccetto il caso in cui siano coinvolti minori, non è parte legittimata a proporre l'impugnazione per la tutela di interessi civilistici, la Corte afferma che il capo della sentenza sfavorevole alla parte civile che non venga dalla stessa impugnato esclude che tale parte di pronuncia possa essere rimessa in discussione in un grado di giudizio successivo.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 597, comma 1
- Codice di procedura penale art. 609, comma 1
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