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Bassetto Federica
MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO
(Nota a Cass. sez. I pen. 22 ottobre 1998, n. 1077)
in Studium iuris, 1999, fasc. 6  pag. 699
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. studia la pronuncia della Cassazione in cui detta autorità precisa che nel caso previsto dall'art. 586 c.p., la responsabilità dell'agente per l'evento più grave da lui non voluto presuppone, oltre all'imputazione soggettiva dolosa del reato-base, anche la verifica della conoscibilità e prevedibilità, nel caso concreto, del rischio legato al reato doloso posto in essere. Quando tali condizioni sono accertate la responsabilità per il reato più grave è imputata al soggetto anche in virtù di un evento che in da un'analisi della mera sfera astratta risulterebbe idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale tra la condotta dolosa in cui si è adoperato l'agente e l'evento non voluto che ne è derivato.

Fonti

  • Codice penale art. 586

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