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Salvatore Antonio
SOPPRESSIONE DI ATTI
(Nota a Cass. sez. V pen. 8 giugno 1998, n. 482)
in Studium iuris, 1999, fasc. 6  pag. 697 - 698
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. studia la pronuncia della Cassazione relativa alla soppressione di atti pubblici. La Suprema Corte richiama, al riguardo, quanto disposto dall'art. 492 c.p., che fa rientrare nel concetto di atto pubblico sia l'atto originale che la sua copia autentica quando, in base a previsioni di legge, supplisca all'originale mancante; sulla base di questa norma, la Cassazione, definisce l'atto pubblico la cui soppressione è sanzionata in forza dell'art. 490 c.p., ricavando che non sussiste il delitto contro la fede pubblica quando le copie autentiche soppresse non tenevano luogo ad originali mancanti.

Fonti

  • Codice penale art. 476
  • Codice penale art. 490
  • Codice penale art. 492

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