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Bartoli Roberto
SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DEPENALIZZAZIONE
in Studium iuris, 1999, fasc. 4  pag. 434 - 435
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. riporta i due indirizzi contrapposti pronunciatisi in merito alla possibilità di concedere più di due volte la sospensione condizionale della pena quando il reato ostativo sia stato depenalizzato. Il primo indirizzo, minoritario, sostiene che la depenalizzazione non ha effetto sulla "prognosi di non recidiva" ex art. 164 c.p. e sul divieto di concedere la sospensione condizionale più di due volte, in quanto se un individuo ha disatteso più volte le prescrizioni dettate dalla normativa penale si presume che lo possa fare di nuovo e tale presunzione viene mantenuta ferma, dalla voce in argomento, anche quando siano state abrogate le norme che avevano sostenuto le condanne del soggetto. L'altro indirizzo, invece, richiama il secondo comma dell'art. 2 c.p., che alla depenalizzazione lega non solo l'interruzione dell'esecuzione delle condanne relative ai reati che ne hanno costituito oggetto, ma anche la cessazione degli effetti penali di codeste condanne, e sottolinea come tra questi effetti penali che vengono meno debba essere ricompreso anche quello relativo al divieto di concedere una terza volta la sospensione condizionale della pena, posto, tra l'altro, che quando la legge ha voluto mantenere determinati effetti penali in seguito all'estinzione di reati o di pene, ha espressamente dichiarato quali essi fossero.

Fonti

  • Codice penale art. 164, comma 1
  • Codice penale art. 2, comma 2

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