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Micheletti Dario
OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO
(Nota a Cass. sez. VI pen. 23 febbraio 1998, n. 2320)
in Studium iuris, 1999, fasc. 2  pag. 199 - 200
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. riporta la decisione della Cassazione penale pronunciatasi in merito al ritardato od omesso compimento di atti d'ufficio imputabile ad organo collegiale. La Suprema Corte afferma che l'illecito previsto dall'art. 328, comma 2, c.p. si costituisce necessariamente in capo ai singoli componenti dell'organo ai quali l'interessato dovrà indirizzare la propria richiesta, adempimento che insieme al difetto di spiegazione, imputabile ai singoli, della condotta tenuta, costituisce presupposto per l'applicabilità alla fattispcie concreta della previsione di cui all'art. 328 c.p.

Fonti

  • Codice penale art. 328
  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) art. 6, lett. e)

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