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Fanelli Roberto
TRA NORME INTERPRETATIVE E NORME RETROATTIVE
in Corriere tributario, 2019, fasc. 8-9  pag. 817 - 822
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il legislatore tributario fa sempre più spesso uso di norme considerate formalmente di interpretazione autentica, al fine di dirimere le incertezze sorte in relazione alla interpretazione da attribuire ad una disposizione pregressa. Le norme interpretative, per loro natura, hanno efficacia "ex tunc" e, rispetto alle norme semplicemente retroattive (ammissibili, a certe condizioni, anche in campo tributario), non richiedono la verifica della sussistenza del nesso "attuale" tra imposizione e capacità contributiva. Tuttavia, sovente il legislatore qualifica come "interpretative" norme che in realtà non ne posseggono i requisiti, con effetti rilevanti ai fini, sia della disciplina dei rapporti in corso, sia delle controversie in essere.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Norme retroattive e norme interpretative. Norme retroattive. Norme interpretative. - Norme autenticamente interpretative. - Lo "strano" caso del comma 1084.

Fonti

  • C. Cost. 11 giugno 2010, n. 209
  • C. Cost. 14 febbraio 2018, n. 27
  • C. Cost. 18 giugno 2007, n. 234
  • Costituzione art. 53
  • decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131
  • legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

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