Lambo Luigi
PROVVEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA DI BREVETTI E RESPONSABILITÀ PROCESSUALE
(Nota a Cass. civ. sez. I 3 settembre 1998 n. 8735)
in Danno e responsabilità, 1999, fasc. 5 pag. 558 - 559
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza annotata afferma il principio secondo cui per il riconoscimento del brevetto, anche i modelli di utilità devono presentare, oltre al requisito formale di "novità estrinseca", anche quello sostanziale della "novità intrinseca", o di originalità. La sentenza afferma altresì che la responsabilità per danni derivanti da procedimento esecutivo o cautelare, in materia di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità ornamentali, è ascrivibile alla figura di responsabilità di cui all'art. 96 comma 2 c.p.c., che presuppone la colpa lieve dell'agente. L' A. approfondisce queste tematiche, anche attraverso un'ampia panoramica giurisprudenziale e dottrinale e, per quanto riguarda il secondo punto, alla luce del d.lg. 198/1996.
Fonti
- Codice civile art. 2593
- Codice di procedura civile art. 97, comma 2
- dec. lgs. 19 marzo 1996 n. 198 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round) art. 25
- r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 art. 12
- regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) art. 82
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