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Mirenda Andrea
ANCORA SUL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN SEDE DI CONVALIDA E SUI RELATIVI RIMEDI IMPUGNATORI
(Nota a Cass. civ. sez. III 7 aprile 1999 n. 3336)
in Rassegna delle locazioni e del condominio, 1999, fasc. 4  pag. 584 - 587
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in rassegna, in materia di regolamento delle spese di lite nell'ambito del giudizio di convalida per finita locazione, la Cassazione ha ribadito la propria rigorosa posizione in ordine all'esclusivo potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite (anche in difetto di espressa richiesta dell'intimante, dovendo provvedere anche ex officio) e al conseguente onere per l'intimante di impugnare il provvedimento in caso di omessa pronuncia, onde impedire la formazione del giudicato negativo. L'A. prende occasione dalla pronuncia per richiamare i precedenti giurisprudenziali sul punto, procedendo anche attraverso richiami alle posizioni espresse dalla dottrina.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 663

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