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Carbone Vincenzo
SONO EVITABILI I DANNI CHE RICHIEDONO NOTEVOLI RISCHI O L'ESBORSO DI SPESE?
(Nota a Cass. sez. III civ. 29 settembre 1999, n. 10763)
in Danno e responsabilità, 1999, fasc. 12  pag. 1190 - 1194
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la massima della sentenza in commento il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 c.c. comporta che non sono risarcibili i soli danni che si sarebbero potuti evitare con l'ordinaria diligenza; dall'ambito di detta diligenza sono peraltro escluse le attività che comportino per il creditore danneggiato notevoli rischi o spese. Richiamata la fattispecie concreta oggetto della pronuncia, l'A. approfondisce la questione procedendo attraverso la trattazione dei seguenti punti specifici: l'actio finium regundorum del danno evitabile; una carrellata giurisprudenziale a conferma del proposto indirizzo interpretativo; l'estensione del principio di cui all'art. 1227 c.c. ad altri settori dell'ordinamento, vendita, assicurazione, lavoro, locazione, società di revisione.

Fonti

  • Codice civile
  • Codice civile art. 1175
  • Codice civile art. 1223
  • Codice civile art. 1227
  • Codice civile art. 2055
  • Codice civile art. 2056

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