Taormina Fabio
BREVI NOTE SULLA POSIZIONE DEL PARLAMENTARE NEI CUI CONFRONTI SIA DISPOSTA LA CUSTODIA CAUTELARE. DELL'INTERESSE A RICORRERE IN IPOTESI DI DINIEGO DI CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 DELLA COSTITUZIONE
(Nota a Cass. pen. sez. VI 15 marzo 1996 n. 147)
in Nuove Autonomie, 1999, fasc. 5-6 pag. 803 - 812
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Si sono recentemente moltiplicati provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale di pubblici funzionari o incaricati di pubblici servizi, anche in conseguenza delle novità legislative introdotte negli ultimi tempi; sono sorti numerosi problemi in ordine alla applicabilità, o meno, di tali restrizioni ai parlamentari. L'A. esamina le innovazioni dovute alla l. cost. 3/1993 e commenta la sentenza in epigrafe, la quale ha stabilito che, nel caso in cui destinatario della misura cautelare della custodia in carcere sia un parlamentare, deve ritenersi che sussista l'interesse dello stesso a proporre istanza di riesame sin dal momento dell'avvenuta comunicazione (attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto) dell'esistenza del correlativo provvedimento a suo carico. Viene analizzata la normativa sulla materia e vengono prese in considerazione, in particolare, le questioni concernenti la possibilità del riesame.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 273
- Codice di procedura penale art. 274
- Codice di procedura penale art. 275
- Codice di procedura penale art. 296
- Codice di procedura penale art. 314
- Codice penale art. 314
- Codice penale art. 360
- Costituzione art. 68
- l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 art. 1
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