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(a cura di) Carbone Vincenzo
ACQUE PUBBLICHE
(Nota a Cass. sez. un. 21 marzo 2001, n. 126/01/S.U.)
in il Corriere giuridico, 2001, fasc. 5  pag. 616 - 617
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La decisione in commento afferma il principio secondo cui l'utilizzazione di acqua che venga estratta da un pozzo senza concessione configura sempre un illecito godimento, che obbliga al risarcimento dei danni. La Cassazione riforma la sentenza con cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva negato il dovere di risarcire il danno, poiché dalla consulenza tecnica non era risultato alcun impoverimento della falda acquifera. L'A. rinviene il fondamento della pronuncia in esame nell'esigenza di tutelare i beni del demanio naturale, "perché la difficoltà di provare l'esistenza di un danno concreto e così il pratico esonero da pesi economici risulterebbero di incentivo a sottrarre unilateralmente il bene dalla fruizione da parte della collettività e ad usi di interesse generale, sostituendo l'abuso del singolo all'ordinata gestione del bene da parte dell'ente territoriale".

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