Lettera Francesco
CORSO DI ACQUA PUBBLICA: USO CIVICO DI PESCA E VAGANTIVO: POTERI COMMISSARIALI
(Nota a Cass. civ. sez. un. 11 novembre 1992 n. 12151)
in Rivista giuridica dell'ambiente, 1993, fasc. 3-4 pag. 485 - 486
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Oggetto della pronuncia è l' accertamento del danno che le opere idrauliche, costruite o in corso di costruzione su un corso di acqua pubblico, possono arrecare agli usi civici di pesca e di vagantivo. Dalla controversia non emerge alcuna contestazione dei diritti di uso civico vantati dalle popolazioni rivierasche, sia per quanto riguarda il diritto di pesca che di vagantivo. Ciò pertanto la Cassazione ha escluso la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, per quanto riguarda la connessione tra i danni derivanti da opere idrauliche ed il concreto esercizio di un uso civico. Per quanto riguarda i danni alla fauna ittica da opere idrauliche, con riflessi sull' esercizio dell' uso di pesca e vagantivo, nonché le azioni volte ad accertare la natura delle sponde e del letto del fiume, la giurisdizione appartiene al Tribunale regionale delle acque pubbliche. L' A. esamina la questione della cognizione alla luce della normativa in materia di controversie sulle acque pubbliche, e la questione della sussistenza di un diritto di vagantivo sui territori dell' ex Regno di Napoli.
Fonti
- Codice civile art. 822
- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) art. 140, lett. e)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) art. 2
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