Morgante Gaetana
L. 30 MARZO 1998, N. 88. NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(Commento a l. 30 marzo 1998, n. 88 art. 2; Dir. CEE 93/7)
in La Legislazione penale, 1999, fasc. 3 pag. 508 - 514
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La normativa di cui all'art. 2 in commento è tra le più innovative dell'intero provvedimento: in attuazione della Dir. CEE 93/7 è previsto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea di chiedere la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio nazionale dopo il 31 dicembre 1992. Sussiste tuttavia una limitazione delle cose suscettibili di formare oggetto dell'azione di restituzione a tre categorie di beni culturali, elencate nel comma 3 dell'articolo in commento: i beni indicati nell'allegato della presente legge, i beni facenti parte delle collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche, i beni inclusi in inventari ecclesiastici. L'A. approfondisce l'esame della normativa, procedendo attraverso la trattazione dei seguenti punti specifici: la definizione del bene culturale ai fini dell'azione di restituzione, profili critici; la definizione della nozione di nazionalità del patrimonio culturale ai sensi dell'art. 36 Tr. CE, rapporti problematici con il principio di determinatezza; considerazioni conclusive sui limiti della tutela del patrimonio culturale nazionale nelle nuove norme sulla circolazione dei beni artistici.
Fonti
- legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico)
- reg. CEE 3911/92
- Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) art. 36
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