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Cesaris Laura
L. 7 GENNAIO 1998, N. 11. DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA E DELL'ESAME IN DIBATTIMENTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, NONCHÉ MODIFICA DELLA COMPETENZA SUI RECLAMI IN TEMA DI ART. 41 BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
(Commento a l. 7 gennaio 1998, n. 11 art. 4)
in La Legislazione penale, 1999, fasc. 4  pag. 906 - 913
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'articolo in commento aggiunge un comma 2 bis dopo il comma 2 dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in cui si dispone che sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia applicativi del regime differenziato previsto dal comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche in caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42 dell'ordinamento penitenziario. L'A. si sofferma sulla ratio e le ragioni a sostegno di questa regola di competenza in base al criterio del locus custodiae. Secondo l'A. è condivisibile l'opinione secondo la quale la regola di competenza così fissata è destinata a valere per tutti i reclami promossi secondo lo schema disciplinato nell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario; suscita perciò perplessità la previsione di cui all'art. 6 della legge in commento, che fissa il termine di efficacia delle disposizioni della medesima legge al 31 dicembre 2000.

Fonti

  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 41-bis

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