Bassi Nicola
APPLICABILITÀ DELL'ART. 295 C.P.C. AI RAPPORTI FRA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO E RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO
(Nota a Cons. Stato sez. V 17 marzo 1998 n. 301)
in Diritto processuale amministrativo, 1999, fasc. 2 pag. 549 - 580
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in commento, rileva l'A., si inserisce in un filone giurisprudenziale in via di progressivo consolidamento, tanto che il Consiglio di Stato ritiene sufficienti, su molti aspetti, i richiami a precedenti decisioni. La pronuncia stabilisce quanto segue: a) il ricorso giurisdizionale deve essere considerato inammissibile in caso di originaria insussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, laddove invece l'improcedibilità presuppone l'originaria ricorrenza dei presupposti di ammissibilità, ed il loro venir meno in corso di causa; b) la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. può essere disposta allorquando sia ravvisabile un rapporto di pregiudizialità fra il giudizio che si svolge in sede giurisdizionale e la decisione di altra controversia portata all'attenzione del Capo dello Stato per mezzo di un ricorso straordinario instaurato prima del ricorso giurisdizionale. Evidenziati i profili formali della questione, l'A. approfondisce - alla luce di un'ampia trattazione - la natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello Stato e i presupposti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.; passa quindi all'analisi degli aspetti di carattere sostanziale relativi al problema e traccia una linea di possibile conciliazione fra gli opposti orientamenti esistenti.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 295
- Codice di procedura civile art. 298
- d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
- l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 7
- l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 8
- r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 28
- r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 30
- Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) art. 177
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