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Prati Luca
L'ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI: QUALCHE OSSERVAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLA NOVELLA
(Nota a Cass. pen. sez. III 28 giugno 1996)
in Rivista giuridica dell'ambiente, 1997, fasc. 3-4  pag. 564 - 572
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata si riferisce ad alcuni punti della normativa di cui al d.p.r. 915/1981 che, tuttavia, conservano interesse anche per un raffronto con la novella introdotta dal d.lg. 22/1997. Punti che vengono approfonditi dall'A., attraverso un raffronto con la nuova disciplina, sono: quello relativo alla fattispecie di abbandono di rifiuti, che la Cassazione fonda sulla concezione "oggettiva" di rifiuto, secondo la quale non rileva la manifestazione di volontà di abbandono; il trattamento dei rifiuti sanitari (già rifiuti ospedalieri), per quanto riguarda il loro deposito temporaneo presso il luogo di produzione; la nozione di area, rilevante ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 915/1982. Su quest'ultimo punto l'A. solleva perplessità circa l'affermazione della Corte secondo la quale non potrebbe considerarsi "area" l'interno di un edificio, seppure accessibile da chiunque, dato che il concetto di "area" non ricomprenderebbe spazi racchiusi tra quattro pareti.

Fonti

  • Codice penale art. 674
  • decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
  • decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi)

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