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GARGANI ALBERTO
LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 269. NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO DI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
(Commento a legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) art. 6)
in La Legislazione penale, 1999, fasc. 1-2  pag. 99 - 109
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La norma in commento ha introdotto l'art. 600 sexies c.p., che prevede tre circostanze aggravanti ed una circostanza attenuante. L'A. esamina dal punto di vista contenutistico sia le circostanze aggravanti (età della persona offesa, ipotesi di particolare debolezza e vulnerabilità del soggetto passivo, profili modali dell'azione ovvero l'uso di violenza o minaccia) e la circostanza attenuante (la liberazione del minore). Secondo l'A., ferma la necessità che i minori indotti alla prostituzione e alla pornografia vangano aiutati, psicologicamente e socialmente, ad uscire dal tunnel dello sfruttamento, occorreva, da parte del legislatore, fare uso di maggiore pragmatismo e di minore retorica: più incisiva sarebbe stata infatti la previsione di circostanze attenuanti a favore di chi fornisce un contributo determinante all'identificazione di soggetti responsabili di delitti di pedofilia.

Fonti

  • Codice penale art. 600-sexies

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