Pignedoli Valeria
DIRITTO ALL'ONORE E LIBERTÀ DI CRITICA IN MATERIA RELIGIOSA
(Nota a Cass. pen. sez. V 7 ottobre 1998)
in Il Diritto ecclesiastico, 1999, fasc. 2 pag. 101 - 114
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La fattispecie in esame ha riguardato la confessione religiosa dei Testimoni di Geova, nella veste di parte offesa, in riferimento ai reati di vilipendio e diffamazione. La Suprema Corte, sebbene da un punto di vista procedurale abbia dichiarato estinto il reato per avvenuta prescrizione, ha ritenuto inammissibili agli effetti civili le doglianze proposte dai ricorrenti, confermando quanto statuito dalla Corte di Appello di Venezia, riguardo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore della parte civile. L' A. ripercorre la vicenda, richiamando la sentenza del Tribunale, aspramente criticata dalla dottrina per i toni fortemente intolleranti in essa riscontrati, e le condivisibili affermazioni della sentenza della Corte d'Appello, che ha ravvisato nel caso di specie la sussistenza del reato di diffamazione. L' A. ritiene che i diritti di propaganda e proselitismo costituzionalmente rilevanti devono essere assicurati a tutte le confessioni religiose, che hanno il diritto di contrastarsi dialetticamente, senza dimenticare, però, che anche la polemica accesa deve avvenire nel rispetto della tolleranza reciproca, con la conseguenza che la critica religiosa non si può tradurre in espressioni di gratuito disprezzo, di derisione e insinuanti presunte condotte illecite, lesive del diritto costituzionalmente garantito (artt. 3 e ( Cost.) alla pari dignità sociale di tutte le confessioni religiose.
Fonti
- Codice penale art. 595
- Costituzione art. 19
- Costituzione art. 21
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