Potetti Domenico
IL MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE DOPO LA “RIFORMA CARTABIA” - THE CHANGE OF THE PHYSICAL PERSON OF THE JUDGE AFTER “CARTABIA REFORM”
in Cassazione penale, 2024, fasc. 10 pag. 3261 - 3276
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
[Abstract tratto dalla rivista]
The question of the change of judge during the criminal process, from decades, it made work theoretical and pratical people, with notable losses about process efficiency. After a long journey of jurisprudence, characterized of opposite pronunciations by the Unite Criminal Sections and irregular decisions of the Constitutional Court, the “Cartabia Reform” intervened heavily on the subject. The A. proposes himself to give an update representation about delicate problem, coordinating the previous jurisprudence facts with the recent operation of the legislator.[Abstract appeared in the Journal]
Sommario: 1. Premessa. Sintesi dello “stato dell’arte” prima della “Riforma Cartabia”; la sentenza Iannasso. — 2. Un fallimento durato venti anni; infine, il monito della Corte costituzionale. — 3. La sentenza Bajrami. Che cosa va rinnovato innanzi al nuovo giudice? — 4. (Segue) non serve il rinnovo espresso dei provvedimenti già emessi. — 5. La richiesta introduttiva delle prove innanzi al nuovo giudice – persona fisica. — 6. L’accoglimento della richiesta di rinnovazione: limiti. — 7. La soluzione della “Riforma Cartabia” e la tesi del diritto potestativo. — 8. Inesistenza del diritto della parte alla rinnovazione della prova e potere officioso del giudice. — 9. La mancanza della riproduzione audiovisiva. L’interesse alla rinnovazione. — 10. L’inutilizzabilità della prova.
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