Plessi Tiziana
NOMINA DEL DIFENSORE MEDIANTE TELEGRAMMA
(Nota a Cass. pen. sez. V 27 gennaio 1997)
in Cassazione penale, 1998, fasc. 10 pag. 2638 - 2644
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in rassegna risolve il problema, più volte affrontato dalla giurisprudenza nella vigenza del precedente codice, ma pressoché ignorato ancor oggi dalla dottrina, dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta da un difensore nominato con modalità non coincidenti con quelle indicate dal codice. Nella fattispecie in esame la Cassazione ha reputato legittima la nomina del difensore mediante l'uso di un telegramma, alla condizione che essa sia seguita da specifici atteggiamenti idonei a documentare la provenienza dell'atto dall'imputato. Riscontrata l'inesistenza di un orientamento maggioritario sulla tematica, l'A., pur esprimendo alcune perplessità sull'iter motivazionale adottato dalla Suprema Corte, ritiene condivisibile l'affermazione secondo la quale "l'art. 96 c.p.p. è per sua natura e per finalità perseguita, una norma non inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, e come tale non suscettibile di interpretazione ampia ed elastica".
Fonti
- Codice di procedura penale art. 96, comma 2
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