Furin Novello
POLIZIA AMMINISTRATIVA E POLIZIA GIUDIZIARIA: POSSONO LE PRETESE DISTINZIONI TRA QUESTE FUNZIONI LIMITARE LE GARANZIE DIFENSIVE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA ISPETTIVA E DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA?
in Cassazione penale, 1999, fasc. 7-8 pag. 2437 - 2453
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. esamina le differenze esistenti tra il corpo di polizia amministrativa ed il corpo di polizia giudiziaria relativamente e rispetto alle funzione che ognuna di esse svolge. In particolare la diversita secondo l'A. e fondata sul criterio teleologico-finalistico e sulla nozione di indizio ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p.. L'A. nella sua conclusione afferma che il riconoscimento delle salvaguardie difensive, cui entrambi i corpi di polizia sono preposti, debba precedere il profilarsi di indizi di reato e coinvolgere tutte le attivita aventi significato probatorio nell'ambito processuale penale, da qualsiasi autorita esse siano eseguite, pena la violazione dell'art. 24 comma 2 Cost..
Fonti
- Costituzione art. 24, comma 2
- Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale art. 220
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