Potetti Domenico
LA PRETESA DENUNCIA OBBLIGATORIA DEL GIUDICE PENALE
(Nota a C. Cost. 14 novembre 1997 n. 330)
in Cassazione penale, 1998, fasc. 4 pag. 1053 - 1056
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 commi 1 e 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo, abbia disposto la trasmissione degli atti al P. M. per l'esercizio dell'azione penale. L'A. prende spunto dalla sentenza in esame per criticare l'affermazione secondo cui il giudice, che nel corso del contraddittorio o dell'istruttoria si imbatta nella notizia di reati ulteriori, ha l'obbligo di trasmettere gli atti al P.M.; ritiene, infatti, che la Corte non abbia considerato adeguatamente il fatto che la notizia di reato investe contestualmente non solo il giudice ma anche il P.M. e che, quindi, occorreva distinguere compiti, iniziative e responsabilità dei due organi in una tale evenienza. L'A. conclude la nota illustrando gli ulteriori elementi che depongono per la non obbligatorietà della denuncia del giudice penale, almeno nei casi in cui egli esercità le sue funzioni contestualmente al P.M.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 331
- Codice di procedura penale art. 34, comma 1
- Codice di procedura penale art. 34, comma 2
- Costituzione art. 24
- Costituzione art. 27
- Costituzione art. 3
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