Bertolini Giovanni Battista
SULLA QUALIFICA PENALISTICA DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI BANCOPOSTA: PROBLEMI VECCHI E NUOVI NELLA GIURISPRUDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA
(Nota a Cass. sez. VI pen. 15 giugno 2004, n. 36007)
in Cassazione penale, 2005, fasc. 5 pag. 1526 - 1533
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. non condivide la decisione in epigrafe, nella quale la Suprema Corte riconosce agli addetti ai servizi di bancoposta la qualifica di incaricati di pubblico servizio con conseguente applicazione dello statuto penale della pubblica amministrazione, e ciò per il fatto che le misure di razionalizzazione, snellimento e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'amministrazione statale delle poste, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti, ma neppure della specifica attività inerente il risparmio postale. Per inquadrare meglio la portata di tale decisione, l'A. esamina la legislazione in materia, letta alla luce dell'ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica dei dipendenti di banca, per concludere che raccolta del risparmio, servizi di pagamento ivi comprese le carte prepagate e le carte di credito, servizi di investimento ed accessori, sono attività esplicate in regime di concorrenza da banche come da Poste italiane attraverso i servizi di bancoposta. Preso atto che il legislatore ha equiparato Poste italiane alle banche anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza, nonché delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, non sembrano esservi ragionevole motivi per qualificare incaricati di pubblico servizio gli addetti ai servizi di bancoposta, qualifica da cui scaturirebbe un'evidente disparità di trattamento fra persone che compiono la medesima attività, presso le banche o presso i servizi di bancoposta.
Fonti
- Codice penale art. 358
- d.l. 1 dicembre 1993, n. 487
- d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 art. 18
- d.lg. 30 luglio 1999, n. 284
- d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144
- l. 29 gennaio 1994, n. 71
- legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
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