Vessichelli Maria
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E FALSITÀ
(Nota a Cass. sez. un. pen. 28 settembre 2006, n. 32009)
in Cassazione penale, 2006, fasc. 12 pag. 3990 - 3995
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Oggetto di commento è la decisione delle Sezioni unite su due inedite questioni: quella della possibilità di qualificare il difensore quale pubblico ufficiale allorché esercita la facoltà, attribuitagli dagli artt. 392 bis e ss. c.p.p., di redigere e fare uso del verbale delle informazioni investigative, nonché quella della possibilità di configurare il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di verbalizzazione dolosamente infedele, da parte dello stesso difensore. Le argomentazioni utilizzate nella motivazione lasciano ancora aperto qualche interrogativo.
In tema di: L'ordinanza di rimessione delle Sezioni unite, relativa alla questione dell'eventuale rimodulazione del ruolo e della figura del difensore nell'esercizio della facoltà di verbalizzare le informazioni acquisite in sede di investigazione difensiva ex art. 391 ter comma 3 c.p.p. I precedenti giurisprudenziali. Le osservazioni della dottrina a favore e contro l'accoglimento della tesi dell'essere il difensore, nell'esercizio della procedura di documentazione, un pubblico ufficiale. La motivazione della sentenza.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 136
- Codice di procedura penale art. 391-bis
- Codice di procedura penale art. 391-ter
- Codice di procedura penale art. 481-ter
- Codice penale art. 479
- Codice penale art. 481
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