Fois Raimonda
LA DISCIPLINA DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 303 COMMA 4 DEL C.P.P. NON E APPLICABILE NEL CASO DI SOSPENSIONE DELLA CONSEGNA DELL'ESTRADANDO
(Nota a Cass. sez. VI pen. 20 novembre 1998 n. 2382)
in Cassazione penale, 1999, fasc. 10 pag. 2903 - 2907
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la decisione in epigrafe la Corte e tornata a pronunciarsi sulla controversa questione dell'applicabilita delle disposizioni relative ai termini di durata massima della custodia cautelare, in particolare di quelle di cui all'art. 4 dell'art. 303 c.p.p. in materia di estradizione. Secondo l'A. la corte ha consolidato il proprio pronunciamento negativo gia espresso in precedenza riguardo alla questione con la particolarita che questa volta la decisione prende in considerazione il problema nell'ipotesi in cui, subito dopo l'emissione del decreto ministeriale favorevole all'estradizione, venga disposta la sospensione della consegna dell'estradando ai sensi dell'art. 709 comma 1 c.p.p., che pero non contiene alcun termine di durata massima della custodia cautelare eventualmente applicata. L'A. conferma che esiste una lacuna nella disciplina dei termini di durata massima delle misure coercitive prefissata per legge nell'ipotesi di sospensione della consegna ex. art. 709 c.p.p., e che, lo sforzo della corte di superarla e apprezzabile anche se e auspicabile un intervento del legislatore in materia.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 303
- Codice di procedura penale art. 308
- Codice di procedura penale art. 708
- Codice di procedura penale art. 709
- Codice di procedura penale art. 715
- Codice di procedura penale art. 716
- Codice di procedura penale art. 718
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