Carmona Claudia
COSTITUZIONE DELLE PARTI E CONTUMACIA
(Nota a Cass. sez. III pen. 12 maggio 1998)
in Cassazione penale, 1999, fasc. 4 pag. 1170 - 1173
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in commento, intervenendo sul problema della contumacia dell'imputato e sulla connessa questione della necessità di uno specifico mandato da parte del difensore che voglia impugnare la sentenza contumaciale. Secondo la Cassazione i giudici d'appello hanno legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore privo di specifico mandato in un caso in cui era stato disposto, dopo un rinvio a tempo indeterminato, il rinnovo della citazione dell'imputato da parte del giudice del dibattimento; essendosi instaurato, secondo la Corte di legittimità, un nuovo rapporto processuale, la mancata comparizione dell'imputato, precedentemente comparso, all'udienza fissata in conseguenza della nuova citazione determina infatti la sua contumacia. L'A. si sofferma su un problema di diritto non affrontato dalla sentenza ma che emerge dall'analisi del fatto e concerne il rapporto tra costituzione delle parti e contumacia. Dopo aver previamente esaminato le condizioni ricorrendo le quali il giudice può pronunciare la contumacia e soprattutto quando debba avvenire tale accertamento, l'A. ritiene conclusivamente che l'atto di citazione disposto dal giudice non possa essere considerato instaurativo di un nuovo giudizio, ma debba essere visto come semplice avviso, venendo di conseguenza meno la necessità, per il difensore che voglia proporre appello, di munirsi di specifico mandato.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 484
- Codice di procedura penale art. 487
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