Dell'Anno Paolino
(SULLA RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO IMMEDIATO)
(Nota a Cass. sez. V pen. 16 maggio 2003, n. 21714)
in Cassazione penale, 2004, fasc. 10 pag. 3259 - 3260
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza in commento la Corte ha affermato che è ricorribile per cassazione il provedimento con cui il giudice di pace, ritenuto inammissibile il ricorso immediato ai sensi del d.lg. n. 274 del 2000, ne disponga la restituzione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria, idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa. Secondo l'A., però, sussistono dei dubbi sulla esattezza del principio sopra affermato, parendo, infatti, che esso si ponga in contrasto con il disposto, valido in via generale, dell'art. 568 c.p.p. in materia di tassatività oggettiva dei casi di impugnazione dei provvedimenti del giudice. Ancora, l'A. rileva che il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara la inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa non sembra inquadrabile nella categoria delle "sentenze", trattandosi invece di una mera delibazione adottata all'esito di un controllo preliminare sulla iniziativa della persona offesa stessa.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 568
- decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) art. 21
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