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Grevi Vittorio
UN FRENO ALL'USO DISTORTO DELLA RICHIESTA DI RIMESSIONE A TUTELA DELL'"EFFICIENZA" DEL PROCESSO PENALE: LA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 47 COMMA 1 C.P.P. (CON UN COROLLARIO SULLA CORRELATIVA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 37 COMMA 2 C.P.P. IN TEMA DI RICUSAZIONE)
(Nota a C. Cost. 22 ottobre 1996 n. 353)
in Cassazione penale, 1997, fasc. 5  pag. 1277 - 1287
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la pronuncia in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 47 comma 1 c.p.p. nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. L'A. propone un approfondimento dell'iter logico e argomentativo attraverso il quale la Corte Costituzionale è pervenuta alla declaratoria di illegittimità, anche alla luce di precedenti decisioni, e svolge alcune considerazioni anche sui possibili risvolti applicativi della pronuncia.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 37, comma 2
  • Codice di procedura penale art. 47, comma 1
  • Costituzione art. 3

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