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Richiello Giampietro
SULL'ULTIMA SENTENZA PER L'ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE
(Nota a Cass. sez. I pen. 1 dicembre 1998, n. 12595)
in Cassazione penale, 1999, fasc. 7-8  pag. 2187 - 2190
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione, decidendo sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha disatteso il rilievo che si e inteso dare alla assoluzione dei militari subordinati attraverso l'estensione del divieto di un secondo giudizio a soggetti diversi da quelli gia giudicati. In particolare il presupposto della norma della norma contenuta nell'art. 649 c.p.p. nonche delle altre norme di chiusura poste dall'ordinamento a rimedio del mancato funzionamento della preclusione di un secondo giudizio e costituito dalla identita del soggetto gia irrevocabilmente condannato o prosciolto. La Cassazione procede inoltre ad una ricognizione dei principi in tema di circostanze concernenti la premeditazione, la crudelta verso le persone, la determinazione al reato da parte del superiore e la minima importanza dell'opera prestata del militare subordinato, nonche le attenuanti generiche. L'A. richiama la dottrina esistente in materia.

Fonti

  • Codice penale militare di guerra art. 13
  • Codice penale militare di guerra art. 185
  • Codice penale militare di pace art. 40
  • Codice penale militare di pace art. 59
  • l. 11 dicembre 1985, n. 762
  • l. 27 ottobre 1951, n. 1739
  • l. 9 ottobre 1967, n. 962

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