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Vessichelli Maria
(IN TEMA DI MANCATA ASSISTENZA E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DA PARTE DELL'AUSILIARIO)
(Nota a Cass. pen. sez. VI 4 aprile 1995)
in Cassazione penale, 1996, fasc. 7-8  pag. 2238 - 2239
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con questa sentenza la Corte ha ritenuto nella compilazione del verbale dell'udienza preliminare da parte del giudice stesso anziché del suo ausiliario (non presente) la sussistenza della nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto. Tale nullità è sanabile se non eccepita subito dopo la costituzione delle parti per il dibattimento. L'A. approfondisce la questione nella vigenza del codice del 1930 ed esamina, quindi, la motivazione della sentenza, sottolineando l'affermazione secondo cui tale attività del giudice menomerebbe le garanzie di difesa dell'imputato. Tuttavia, ove si consideri che le esigenze in questione sono individuate dalla Corte stessa nella necessità di poter valutare "... eventuali incertezze e contestazioni in ordine al ...compimento" degli atti del giudice, appare opinabile, conclude l'A., reputare l'autorità giudiziaria (eventualmente sostituitasi all'ausiliario) inadatta a garantire tale risultato. Il verbale è infatti atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., destinato a fare piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 127
  • Codice di procedura penale art. 137
  • Codice di procedura penale art. 142
  • Codice di procedura penale art. 178
  • Codice di procedura penale art. 182

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