Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Macchia Alberto
LIBERAZIONE CONDIZIONALE E ART. 4 BIS ORD. PENIT.: RINVIO FORMALE O RECETTIZIO?
(Nota a C. Cost. 1 marzo 1995 n. 68)
in Cassazione penale, 1995, fasc. 7-8  pag. 1785 - 1787
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il quesito di fondo posto dalla sentenza in epigrafe è se il richiamo all'art. 4 bis ord. penit. enunciato dall'art. 2 d.l. 152/1991 in materia di liberazione condizionale debba intendersi come rinvio recettizio, testuale alla disposizione all'epoca vigente, oppure come rinvio formale, suscettibile di trovare applicazione anche in rapporto alle successive modifiche legislative. L'A. illustra le ragioni per le quali non appare del tutto convincente l'opinione manifestata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia in epigrafe, che accoglie la tesi del rinvio formale, pur avallata da precedente pronuncia n. 39/1994, dalla giurisprudenza di legittimità e dall'opinione del giudice a quo.

Fonti

  • Costituzione art. 25
  • Costituzione art. 27
  • Costituzione art. 3
  • decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 art. 2
  • decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 art. 15
  • l. 12 luglio 1991, n. 203
  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 4-bis
  • l. 7 agosto 1992, n. 356

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso