Realdon Anacleto
MALATI DI MENTE E RICOVERO COATTO
(Nota a Pret. Monfalcone 2 giugno 1980 n. 160)
in Rivista italiana di medicina legale, 1980, fasc. 4 pag. 911 - 919
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L' A. sostiene che la cattura e il trasporto forzato in ospedale di un malato di mente non rappresentano nè prevenzione nè cura e non fanno parte perciò del trattamento sanitario. La loro attuazione pertanto compete a chi è istituzionalmente autorizzato a compiere atti anche violenti limitanti la libertà individuale nell' interesse di tutti i cittadini. Viene quindi criticata la sentenza annotata che ha ritenuto non incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio il vigile che non provvede a rendere esecutiva l' ordinanza di ricovero, in presenza di un malato agitato e di un infermiere assolutamente inerte.
Fonti
- l. 13 maggio 1970, n. 180
- l. 23 dicembre 1978, n. 833
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