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Pelella Gaetano
SOSTITUZIONE DELLA PENA. SULL'APPLICABILITÀ DELLE PENE SOSTITUTIVE AI REATI IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA
(Nota a Cass. pen. sez. III 18 dicembre 1998 n. 2950; Cass. pen. sez. III 5 ottobre 1998 n. 2415)
in Urbanistica e appalti, 1999, fasc. 11  pag. 1264 - 1268
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione consiste nel verificare se siano applicabili le pene sostitutive di cui agli artt. 53 ss. l. 689/1981 al reato contemplato dall'art. 1 sexies l. 431/1985; le perplessità derivano dal fatto che l'art. 60 l. 689/1981 fa espresso divieto di applicare le pene sostitutive ai reati previsti in materia urbanistica e edilizia. Secondo la prima sentenza in commento, ove risulti violato l'art. 1 sexies cit., non è ammissibile la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in quanto si deve considerare che la tutela dell'ambiente rientri nella materia urbanistica; la seconda sentenza ha invece ritenuto che i reati paesaggistici si differenzino dai reati in materia urbanistica ed edilizia. L'A. pone a confronto le argomentazioni poste a sostegno delle due tesi opposte ed esamina approfonditamente la disciplina normativa sulla materia. Conclude osservando che entrambe le tesi contengono uno parte di verità; si deve pertanto notare come esista un'intrinseca contraddittorietà e lacunosità del sistema, che necessariamente richiede un intervento riformatore del legislatore.

Fonti

  • decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 80
  • l. 28 febbraio 1985, n. 47
  • l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 1-sexies
  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 53
  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 60

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