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Marini Marini Vincenzo
AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSIZIONE DIRETTA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI: LE FONDAZIONI BANCARIE
(Nota a Comm. Trib. Reg. Ancona sez. I 5 novembre 1999)
in Diritto e lavoro nelle Marche, 1999, fasc. 2-3  pag. 272 - 277
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in commento afferma che alle Fondazioni delle Casse di Risparmio, in quanto rientranti tra gli enti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 6 d.p.r. 601/1973, spetta l'esenzione della ritenuta sugli utili ai sensi dell'art. 10 bis l. 1745/1962. L' A. esamina questa pronuncia nel più ampio contesto del contenzioso in merito alla applicazione sia del regime di riduzione dell' IRPEG di cui all'art. 6 d.p.r. 601/1973, sia del regime di esenzione della ritenuta sui dividendi di cui all'art. 10 bis l. 1745/1962. Punti specifici, che l' A. tratta, sono: il comportamento tenuto in passato dalle fondazioni bancarie; la giurisprudenza formatasi in materia; la distinzione di presupposto per l'applicazione dell'art. 6 del d.p.r. 601/1973 e per l'art. 10 bis della l. 1745/1962; le finalità e le attività delle fondazioni bancarie; l'art. 6 del d.p.r. 601/1973.

Fonti

  • d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 6
  • l. 29 dicembre 1962, n. 1745 art. 10-bis

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