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PISANI CARLO LE SENTENZE GEMELLE DELLA CONSULTA 2024 AMPLIATIVE DELLA REINTEGRAZIONE: CONTENUTI E CRITICITÀ (Nota a sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128; sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 129) in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2024, fasc. 8-9 pag. 761 - 773 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
[Abstract tratto dalla rivista]
The Constitutional Court has again intervened, with the rulings Nos. 128 and 129 of 2024, on the system of remedies for wrongful dismissal to broaden the scope of reintegration which had been completely excluded by article 3 Legislative Decree No. 23/2015, in relation to dismissal for objective reasons and as for dismissal for subjective reasons and just case when they are based on an infringement for which the collective agreement provides only for a conservative penalty. Reintegration is excluded in any case as regards the lack of evidence of the impossibility of "repechage" and the case where the conservative sanction provided for in the collective agreement is not sufficiently specific and typified. Even with these two corrections, however the reversal of precise choices of the legislator is carried out by the Constitutional Court with arguments not always acceptable.[Abstract appeared in the Journal] Sommario: Le assonanze sistematiche delle sentenze nn. 128 e 129/2024 ed il nuovo assetto normativo dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015. - La sentenza n. 128: l'introduzione della reintegrazione per il motivo oggettivo di licenziamento e il problema dell'art. 76 Cost. - L'ingiustificatezza da insussistenza del fatto e la causa dell'atto di recesso. - La violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza rispetto al licenziamento disciplinare: osservazioni critiche. - L'integrale equiparazione dell’insussistenza del fatto alla pretestuosità del licenziamento: critica. - Lo pseudo problema della autoqualificazione del licenziamento come economico. - Le "falle" del sistema a causa dei casi limite. Critica: i rimedi di diritto comune. - L'esclusione della reintegrazione per la mancata prova dell'impossibilità del ripescaggio. - La sentenza n. 129 impone la reintegrazione in caso di sproporzionalità "convenzionale tipizzata". - L'equiparazione di un fatto insussistente ad un fatto sussistente ed illecito. Osservazioni critiche. - La compromissione del ruolo dell'autonomia collettiva derivata dalla applicazione della tutela indennitaria. Osservazioni critiche. Fonti
- Codice civile art. 1325
- Costituzione art. 76
- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) art. 3
- legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) art. 3
- legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) art. 18
- legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) art. 7
- legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)
- ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione lavoro 13 novembre 2023, n. 31561
- sentenza Corte costituzionale 1 aprile 2021, n. 59
- sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2020, n. 150
- sentenza Corte costituzionale 22 gennaio 2024, n. 7
- sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezione lavoro 22 novembre 2016, n. 23735
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