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Biandronni Francesca
VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE
(Nota a Cons. Stato sez. VI 14 maggio 1999 n. 641)
in Giornale di diritto amministrativo, 1999, fasc. 12  pag. 1184 - 1191
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo il Consiglio di Stato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può nell'esercizio dei poteri che le sono stati conferiti, adottare provvedimenti che, per realizzare una più efficiente gestione del servizio elettrico, introducono meccanismi perequativi implicanti inizialmente contrazioni del livello complessivo dei flussi di ricavo. Ha quindi ritenuto del tutto legittimo il provvedimento di tale Autorità volto alla razionalizzazione e all'inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, con il quale i costi unitari variabili degli acquisti netti di energia dall'estero vengono fissati in misura pari, al massimo, al costo riconosciuto per la produzione nazionale da impianti termoelettrici, nonostante contratti ancora efficaci vincolino l'ENEL a corrispondere a produttori stranieri di energia un prezzo superiore. L'A., richiamata la vicenda giudiziaria che ha portato al pronunciamento del Consiglio di Stato, indica le ragioni che fanno ritenere condivisibile la pronuncia.

Fonti

  • d.l. 13 settembre 1996, n. 473 art. 1
  • l. 14 novembre 1996, n. 577
  • legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

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