Terenghi Marco
ESECUZIONE DI CREDITO FONDIARIO E FALLIMENTO
(Nota a Cass. civ. sez. I 9 ottobre 1998 n. 10017)
in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1999, fasc. 10 pag. 1073 - 1076
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza in nota, rileva l'A., la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dei rapporti fra l'esecuzione immobiliare individuale cominciata o proseguita da un istituto bancario di credito fondiario dopo il sopraggiunto fallimento del mutuatario e la procedura fallimentare stessa. La Suprema Corte ha stabilito che nell'azione esecutiva in parola non è necessario che, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, l'istituto creditore si sia previamente insinuato al passivo fallimentare, in quanto, proseguendo l'azione individuale anche dopo la vendita dell'immobile pignorato, alla distribuzione del ricavato debbono applicarsi le regole proprie di una tale forma di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 42 d.lg. 646/1905. L'A. svolge un'approfondita analisi della disciplina sulla materia, tenendo conto anche delle innovazioni introdotte con il t.u. in materia bancaria e creditizia; prende in considerazione i diversi profili problematici toccati dalla pronuncia e illustra le ragioni della linea interpretativa secondo cui il riparto effettuato nell'ambito dell'esecuzione individuale deve intendersi come definitivo ed esime pertanto il creditore fondiario da un successivo controllo della propria pretesa ad opera del giudice delegato in sede di verifica del passivo.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 512
- decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 41
- Legge fallimentare art. 51
- Legge fallimentare art. 52
- r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 42
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