Antonini Elisabetta
OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, DANNEGGIAMENTO E ARMI NEL "PACCHETTO SICUREZZA". LE NUOVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEI REATI DI DANNEGGIAMENTO E IN MATERIA DI ARMI
(Commento a legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica))
in Diritto penale e processo, 2009, fasc. 12 pag. 1456 - 1466
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Fra le novità legislative contenute nell'ultimo corposo provvedimento in materia di "sicurezza pubblica" si segnalano numerosi interventi di riforma nel settore delle circostanze del reato aventi ad oggetti diverse ed eterogenee previsioni, sia da parte generale che di parte speciale, nonché altre fattispecie collocate nella legislazione "complementare", di cui sono esempi quelli nell'ambito di figure di reato contro il patrimonio come il danneggiamento e il deturpamento o imbrattamento di cose altrui e quelli nel settore della disciplina penale delle armi. Oltre a rilevarsi nel complesso piuttosto carenti di determinatezza sul piano della tecnica legislativa, il largo impiego - come nell'occasione - dello strumento delle circostanze aggravanti, che di regola risponde all'esigenza di graduazione della pena alla maggiore gravità del reato, nel caso di alcune delle nuove fattispecie aggravate del porto di armi, costruite sostanzialmente sulla presunzione del compimento con esse di reati, rischia di essere in realtà un modo surrettizio per sanzionare comportamenti che non supererebbero la soglia di punibilità del tentativo, snaturando la funzione propria degli elementi circostanziali aggravanti e erodendo principi basilari del sistema penale.
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: Le modifiche in tema di danneggiamento aggravato e di deturpamento o imbrattamento di cose altrui. L'inserimento di nuove circostanze aggravanti del reato di danneggiamento. La revisione del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui e la creazione di speciali figure aggravate. l'introduzione di nuove circostanze aggravanti per il reato di porto abusivo di armi. La riformulazione delle aggravanti nella lett. a). La nuova aggravante disciplinata nella lett. b). La nuova aggravante della lett. c). La clausola di riserva. Le modifiche alla fattispecie aggravata di porto di armi od oggetti atti a offendere. Le novità nella disciplina degli strumenti di autodifesa. Nuove prescrizioni in materia di misure di prevenzione.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 635
- l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 4
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