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Staunovo Polacco Edoardo
AMMISSIONE AL PASSIVO, PRIVILEGIO SPECIALE E MANCANZA DEL BENE
(Nota a Cass. civ. sez. I 12 gennaio 1999 n. 244)
in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1999, fasc. 12  pag. 1307 - 1314
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione è tornata ad affrontare la questione della collocazione al passivo del credito assistito da privilegio speciale, affermando la necessità di negare l'ammissione al rango privilegiato qualora sia assolutamente certo sin dal momento dell'accertamento del passivo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro. L'A. approfondisce la questione attraverso uno studio della dottrina e della giurisprudenza sulla materia, analizzando le argomentazioni svolte dai sostenitore delle opposte tesi sulla questione.

Fonti

  • Codice civile art. 2747
  • Codice civile art. 2756
  • Codice civile art. 2760
  • Codice civile art. 2764
  • Legge fallimentare art. 128
  • Legge fallimentare art. 93
  • Legge fallimentare art. 95

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