Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Stesuri Aldo
CREDITI DA CONDONO FISCALE E CREDITI IPOTECARI NEL RIPARTO DELL'ATTIVO
(Nota a Cass. civ. sez. I 26 ottobre 1998 n. 10614)
in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1999, fasc. 10  pag. 1091 - 1093
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in rassegna afferma che la disciplina di cui all'art. 61 l. 413/1991 si limita a qualificare il debito per condono fiscale come debito di massa, in prededuzione ex art. 111 n. 1 l. fall., ma nulla dispone in ordine all'eventualmente configurabile conflitto con garanzie reali, il quale pertanto non può venire risolto in modo diverso e difforme dalla disciplina generale concernente i rapporti fra creditori chirografari, privilegiati, ipotecari e pignoratizi in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare. Richiamata la vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte, l'A. dà conto dell'ordine con cui la legge garantisce il soddisfacimento dei crediti durante la procedura fallimentare; affronta i problemi che emergono relativamente al pagamento dei debiti di massa, fra i quali vanno ricompresi anche i tributi dovuti all'erario, da soddisfarsi in prededuzione. Valuta, in particolare, il significato dell'art. 54 l. fall. in base al quale i crediti garantiti da ipoteca fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese.

Fonti

  • Codice civile art. 2852
  • Codice civile art. 2853
  • Codice civile art. 2854
  • Codice civile art. 2855
  • legge 30 dicembre 1991 n. 413 art. 61
  • Legge fallimentare art. 111
  • Legge fallimentare art. 54, comma 1
  • Legge fallimentare art. 61

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso